Art. 2.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).

      1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano», nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, con cadenza triennale. Il Piano è adottato con deliberazione

 

Pag. 7

del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
      2. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla richiesta.
      3. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      5. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

          a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, con particolare riguardo alla familiarizzazione con i nuovi sistemi informatici avanzati, tenuto conto delle attività integrative svolte in ambito scolastico;

          b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale;

          c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, delle tradizioni locali, regionali e nazionali, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;

          d) attività sportive e turistico-ricreative;

          e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità;

          f) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

 

Pag. 8

          g) educazione al rispetto della vita; al rispetto della salute e dell'ambiente; al rispetto delle altrui determinazioni in campo politico e religioso; alla solidarietà e alla tolleranza; alla lotta ad ogni forma di tossicodipendenza; alla lotta contro gli abusi di psicofarmaci a scopo non terapeutico; alla sicurezza stradale, con progetti mirati ai giovani utenti, anche autogestiti;

          h) sensibilizzazione e educazione allo scopo di garantire un pieno diritto di cittadinanza delle giovani generazioni;

          i) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica;

          l) scambi internazionali, con particolare riguardo al territorio europeo allo scopo di formare le future generazioni di cittadini dell'Unione europea.

      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze specifiche delle amministrazioni dello Stato, nonché del Consiglio nazionale del giovani di cui all'articolo 5, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di cooperazione sociale e di promozione sociale nonché delle organizzazioni di volontariato presenti nel Forum permanente del terzo settore. Ogni organismo è rappresentato da un suo delegato.